INFORMATIVE
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Titolare del sito è l'avv. Cristian Sorrentino,
con studio in Via Madonna del Boggio n. 3/B, 28024 Gozzano
Telefono cellulare (+39) 347 / 9763671
Telefono ufficio (+39) 0322 / 91.35.30
Email: avvocatocristiansorrentino@gmail.com
Pec: cristiansorrentino@pec.ordineavvocatinovara.it
C.F. SRRCST79B03B019X
P.I. 02307210035
L'avv. Cristian Sorrentino è abilitato all’esercizio della professione forense, è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Novara, n. 737, ed è assicurato per la responsabilità professionale con apposita polizza n. BLUE052225, massimale € 500.000,00, stipulata con la società “AIG Europe Limited”, rappresentanza generale per l'Italia in via della Chiusa, 2, Milano.
Tramite il sito viene data la possibilità di conoscere le informazioni dello studio e di usufruire di consulenza a pagamento, anche on-line, con applicazione delle tariffe preventivate e pattuite.
Il sito non possiede carattere pubblicitario e viene osservato l'art.17 del Codice Deontologico Forense, non costituisce testata giornalistica ne prodotto editoriale, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità del materiale.
Ai fini del Regolamento Ue n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018 e della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni), con riferimento alla tipologia di operazioni richieste e compiute, ai mezzi di pagamento adoperati, ai dati personali di cui l’Avv. Cristian Sorrentino e l’eventuale codifensore entrerà/anno in possesso, con l’affidamento della sua/vostra pratica, si rende noto quanto di seguito.
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati comuni, identificativi, sensibili, giudiziari, genetici, biometrici, è finalizzato unicamente, secondo il principio di necessità, alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti degli incarichi giudiziali e stragiudiziali conferiti, nonché alla corretta fatturazione dei compensi per l’opera svolta. Potrebbe anche essere necessario provvedere all'esecuzione degli adempimenti sanciti dalla normativa antiriciclaggio, tra i quali l’identificazione, registrazione e segnalazione delle persone e delle operazioni sospette.
2. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati. Il trattamento dei dati avviene sia mediante supporto cartaceo che con strumenti elettronici o automatizzati nell’esecuzione degli incarichi affidati, tipicamente l’utilizzo del computer per la videoscrittura, l’invio di atti, documenti e missive a controparti, colleghi domiciliatari, consulenti tecnici, autorità pubbliche, enti, tramite posta, fax, PEC ed email. Il trattamento dei dati viene effettuato dal titolare, dall’eventuale contitolare e dalle persone dallo stesso incaricate, nei limiti dell’incarico conferito. Il trattamento dei dati dura, normalmente, fino all’esaurimento dell’incarico affidato e, successivamente mediante archiviazione sia cartacea che informatica, nella misura in cui la normativa impone la conservazione. Attualmente per anni dieci.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili, anche genetici, biometrici e giudiziari, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale affidato.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali come sopra descritto comporta l’impossibilità di adempiere all’espletamento del mandato professionale conferito.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Ministero dell’Economia e Finanze, Agenzia delle Entrare, Centro per l’Impiego. In specifiche occasioni, per le finalità di cui al punto 1, nonché per la necessità di reperire e riferire messaggi ai clienti e alle parti assistite e raccogliere le loro determinazioni, potrebbe essere necessario comunicare alcuni dati comuni e personali, talvolta sensibili e/o giudiziari, anche a coniugi, discendenti, ascendenti o conviventi del/dei cliente/i e della/delle parte/i assistita/e.
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, nonché per le esigenze di memorizzazione ed archiviazione dei dati attraverso servizi di cloud storage remoti.
8. Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto: all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo cristiansorrentino@pec.ordineavvocatinovara.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Gozzano, Via Madonna del Boggio, 3/B.
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Avv. Cristian Sorrentino con domicilio eletto in Gozzano (No), Via Madonna del Boggio 3B.
10. Contitolare. In caso di mandato congiunto, il codifensore identificato nel contratto di conferimento di incarico professionale, è considerato un autonomo titolare del trattamento. I diritti dell’interessato possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata agli indirizzi esposti nel medesimo contratto.
I clienti e le parti assistite vengono informate, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato da ultimo dal D.lgs 149/2022 e relativi Decreti Ministeriali attuativi:
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia affidata all'Avvocato, nonché dell’obbligo di adire al procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura, società di persone;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) qualora sia raggiunto un accordo di conciliazione, della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta, commisurato all’indennità di mediazione corrisposta, fino a concorrenza di euro 600,00. Tale credito è utilizzabile dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per ciascuna procedura, e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24mila per le persone giuridiche;
b) nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00;
c) qualora la mediazione sia delegata dal giudice, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00;
d) della possibilità di giovarsi – in caso di insuccesso della mediazione - di un credito d’imposta ridotto della metà;
e) tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
f) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di Euro 100.000,00 e, in caso di valore superiore, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
I clienti e le parti assistite vengono informate
1) della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione), per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta;
2) che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, e' redatta a pena di nullita' in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato;
4) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
5) che le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili;
6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.
Il/i cliente/i e la/e parte/i assistita/e dichiara/no di essere stato/i informato/i dall’Avv. Cristian Sorrentino che
1) l’equo compenso è definito dall’art. 1 della L. 49/2023 come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni professionale, nonché conforme ai compensi previsti: in particolare per gli avvocati dal D.M. emanato in conformità alla legge forense (attualmente il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022);
2) l’equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di: imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie; imprese con più di 50 lavoratori; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le prestazioni rese dai professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore di agenti della riscossione.
3) la rilevanza dei rimedi a tutela del professionista fa perno sulla nullità delle clausole che compromettono l’equità del compenso. In particolare sono nulle: le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche), le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di spese, o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso, le clausole o pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che: riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite, l’anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso, la previsione di termini di pagamento sopra i 60 giorni dalla fattura, la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell’eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati; la precisione che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l’utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione etc. Nulla pure la clausola che riconosce all’avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquida al cliente le spese legali, in misura superiore al detto importo.
4) in ogni caso, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto, destinato a rimanere valido per tutto il resto delle pattuizioni.
Il patrocinio a spese dello Stato, è disciplinato dagli artt. 74/141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ha lo scopo di fornire la rappresentanza in giudizio civile e amministrativo alle persone non abbienti, sia per agire che per difendersi, potendo anche richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. In materia penale è previsto il diritto di accedere al patrocinio sia all’imputato, ex art. 98 del codice di procedura penale, sia alle parti di un processo civile ex ’art. 82 del codice di procedura civile.
L’Avv. Sorrentino, per scelta professionale, non è iscritto agli elenchi dei difensori del gratuito patrocinio.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023).
Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
In ambito civile la domanda si presenta avanti l'Ordine degli Avvocati competente per territorio, mentre in materia penale presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni è possibile consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati www.ordineavvocatinovara.it oppure il sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it