CASI RISOLTI

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL PIEMONTE SENTENZA 1232/2022

Trattamento di fine mandato amministratori (TFM) - non assimilabilità al TFR - congruità e ragionevolezza

Nel caso deciso dalla Corte Tributaria del Piemonte, l'Agenzia delle Entrate pretendeva di recuperare a tassazione le somme accantonare dalla società a titolo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la parte eccedente l'importo previsto dalla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. Inoltre l'Ufficio riteneva gli accantonamenti sproporzionati rispetto agli utili dell'impresa. Grazie alla difesa di questo studio, il contribuente ha ottenuto il totale annullamento dell'avviso di accertamento, vedendo affermato il principio secondo cui la disciplina del TFR non può essere applicata al TFM. La Corte ha anche chiarito che il TMF, ai fini della congruità, deve essere confrontato con il volume d'affari e non certo con gli utili.

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 30225/2022

Agevolazioni fiscali Tremonti Ambientale - società di scopo che vendono l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

La Suprema Corte di Cassazione, aderendo alla tesi sostenuta da questo studio, ha chiarito che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla c.d. Temonti Ambientale anche le società fotovoltaiche che vendono sul mercato tutta l'energia elettrica prodotta. Grazie a questa difesa è stata cassata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di escludere dall'agevolazioni le imprese cd di scopo. 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NOVARA SENTENZA 57/2021

Fatture false prodotte da un terzo diverso da cedente - onere della prova

L'Agenzia delle Entrate accusava il contribuente di non aver inserito nella dichiarazione dei redditi delle fatture risultanti dall'applicativo spesometro. In verità il soggetto accertato non aveva mai emesso tali fatture, che erano state invece prodotte ed utilizzate da un terzo, per operazioni totalmente inesistenti. Il cliente era completamente all'oscuro dell'operazione fraudolenta del malfattore, ciò nonostante l'Agenzia delle entrate pretendeva che la vittima pagasse le relative imposte e l'IVA, solo perchè le fatture erano a lui intestate. Grazie all'impugnazione radicata con il patrocinio di questo studio, il contribuente ha ottenuto il totale annullamento dell'avviso di accertamento, in quanto l'Ufficio non aveva provato l'addebito.

TRIBUNALE LAVORO NOVARA SENTENZA 112/2021

Fondo tesoreria conguaglio illegittimo - pagamento a carico Fondo Garanzia INPS

Nel caso in esame, dopo il fallimento del datore di lavoro, il cliente si rivolgeva all'INPS per ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia. L'INPS però si opponeva alla richiesta, in quando il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di aver già pagato il TRF quota Fondo di Tesoreria al lavoratore ed aveva compensato il relativo credito con l'Ente.

Con il patrocinio dell'Avv. Sorrentino, il cliente è riuscito ad ottenere dall'INPS quanto richiesto, oltre al rimborso delle spese legali. Il Tribunale di Novara ha espresso il principio secondo il quale  l'INPS, Fondo di Garanzia, risponde dell’inadempimento del datore di lavoro, sia per la quota di TFR rimasta in azienda e non corrisposta al lavoratore, sia per la quota del Fondo Tesoreria versata all’INPS e poi indebitamente trattenuta, mediante conguaglio con i debiti contributivi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO BOLZANO SENTENZA 56/2020

Agevolazioni fiscali detassazione Tremonti Ambientale fotovoltaico

Anche in appello, la società assistita ha ottenuto la conferma del diritto a fruire della detassazione Tremonti ambientale in relazione all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) costruito e gestito.

Oggetto del contendere in secondo grado era ancora il diritto ad emendare la dichiarazione fiscale in giudizio. La Commissione di secondo grado ha confermato tale possibilità, affermando definitivamente che la richiesta di beneficiare della detassazione Tremonti costituisce una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale soggetto a decadenza. Inoltre il giudice tributario ha chiarito che anche un'impresa di scopo, (che vende ma non consuma l'energia "verde" prodotta), riduce, ripara e previene i danni all'ambiente, e pertanto può fruire del beneficio fiscale. 

TRIBUNALE LAVORO NOVARA SENTENZA 126/2020

Accertamento Ispettorato - riqualificazione rapporti - sanzioni sproporzionate - rideterminazione

La società colpita dall'Accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, grazie all'impugnazione giudiziale delle Ordinanze Ingiunzione ricevute, con il patrocinio di questo studio, è riuscita a dimostrare l'abnormità delle sanzioni comminate. La Sentenza in rubrica ha rideterminato l'importo delle sanzioni, da oltre 72.000 iniziali a circa 16.000, ponendo le spese di lite integralmente a carico dell'Ente. Inoltre è stata annulla la punizione per la mancata richiesta del certificato penale dei lavoratori dipendenti pari a 10.000 euro per ognuno, in applicazione del principio di non retroattività della legge.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO BOLZANO SENTENZA 98/2019

Agevolazioni fiscali detassazione Tremonti Ambientale fotovoltaico

Con la pronuncia in esame, la società cliente, patrocinata dall'Avv. Sorrentino, ha ottenuto l'annullamento totale di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate pretendeva di disconoscere l'agevolazione fiscale prevista dalla c.d. legge Tremonti Ambientale, che permetteva la detassazione di una quota dei costi sostenuti per gli investimenti a ridotto impatto ambientale.

La somma oggetto di recupero nell'anno fiscale era pari a circa 20.000 euro, ma la detassazione complessiva che la società è riuscita a salvaguardare grazie all'intervento legale è superiore ad 1.500.000 di Euro.

E' stato accertato in giudizio il diritto di emendare la dichiarazione fiscale nell'ipotesi di errori meramente formali, nonchè l'incertezza legislativa che ha caratterizzato la disciplina di vantaggio "Tremonti ambientale", e ancora è stata dimostrata la corretta quantificazione dei sovra costi ambientali e la possibilità di fruire del beneficio anche in caso di vendita dell'energia auto prodotta con pannelli fotovoltaici. Un commercialista si è rivolto a questo studio dopo aver ottenuto una sentenza sfavorevole in primo grado (nel quale si era difeso da solo), in relazione ad un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava al professionista l'applicazione dell'IRAP, poichè lo stesso, nell'anno oggetto di accertamento, aveva collaborato con un collega ricevendo una fattura passiva di rilevante importo. Per l'ufficio tale collaborazione era la prova di un'autonoma organizzazione di capitale e lavoro altrui, cioè il presupposto oggettivo del tributo.

Con il patrocinio del mio studio, il commercialista ha ottenuto in secondo grado lo sgravio totale della cartella, vedendo affermare dalla commissione d'appello il principio opposto e cioè che il ricorso saltuario alla prestazione di terzi (anche di rilevante valore), costituisce la prova dell'assenza di un'autonoma organizzazione.

TRIBUNALE NOVARA SENTENZA 821/2019

Responsabilità professionale Commercialista  risarcimento del danno

Il cliente, con il patrocinio dell'Avv. Sorrentino, ha ottenuto l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno, di circa 100.000 €, cagionato dal commercialista, che aveva perso un ricorso tributario per non aver rispetto i requisiti di forma e di sostanza nella redazione degli atti di impugnazione.

TRIBUNALE PAVIA SENTENZA 9044/2019

Curatela eredità giacente - interesse ad agire - competenza territoriale

Nel caso in esame il cliente, pur avendo rinunciato all'eredità di un proprio caro e quindi non avendo ne titolo ne interesse, presentava, senza avvocato, domanda di nomina del curatore dell'eredità giacente avanti il Tribunale di Verbania, asserendo di essere stato cosi consigliato da un notaio. Il Tribunale adito, ignorando il difetto di interesse e di legittimazione e senza curarsi della corretta individuazione della competenza territoriale, dava seguito alla nomina del curatore e poneva tutte le spese a carico del richiedente. Il cliente, che aveva rinunciato all'eredità per non incorrere nella responsabilità dei debiti del caro estinto, veniva cosi gravato di ingenti costi di procedura.

La parte provava quindi a formulare istanza di rinuncia del curatore, ma il Tribunale di Verbania rigettava la domanda, affermando che la procedura poteva proseguire anche d'ufficio, però continuava a porre a carico tutte le spese al rinunciatario, che a quel punto era disperato.

Grazie al patrocinio dell'Avv. Sorrentino, il cittadino ha ottenuto che il Tribunale di Verbania dichiarasse la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Pavia. Purtroppo il giudice di Verbania disponeva irritualmente la trasmissione del fascicolo a Pavia, senza seguire le regole di procedura civile che impongono la fissazione di un termine di tre mesi per la riassunzione, in difetto della quale la causa si estingue.

Il Tribunale di Pavia, investito del problema dall'Avv. Sorrentino, riconoscenza l'irritualità della procedura ed il difetto di interesse del cliente, e dichiarava finalmente estinta la procedura.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SENTENZA 2070/2017

Agevolazioni fiscali detassazione Tremonti Ambientale fotovoltaico 

Con la pronuncia in esame, la società cliente, patrocinata dall'Avv. Sorrentino, ha ottenuto l'annullamento totale di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate pretendeva di disconoscere l'agevolazione fiscale prevista dalla c.d. legge Tremonti Ambientale, che permetteva la detassazione di una quota dei costi sostenuti per gli investimenti a ridotto impatto ambientale.

La somma oggetto di recupero nell'anno fiscale era pari a circa 20.000 euro, ma la detassazione complessiva che la società è riuscita a salvaguardare grazie all'intervento legale è superiore ad 1.000.000 di Euro.

E' stato accertato in giudizio il diritto di emendare la dichiarazione fiscale nell'ipotesi di errori meramente formali, nonchè l'incertezza legislativa che ha caratterizzato la disciplina di vantaggio "Tremonti ambientale", e ancora è stata dimostrata la corretta quantificazione dei sovra costi ambientali e la possibilità di fruire del beneficio anche in caso di vendita dell'energia auto prodotta con pannelli fotovoltaici. 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA SENTENZA 114/2017

Agevolazioni Sponsorizzazioni - differenze inventario - oneri sostitutivi - costi pre leasing

L'agenzia delle Entrate, con una avviso di accertamento omnibus, contestava al contribuente una pluralità eterogena di violazioni per oltre 100.000€

In particolare l'Ufficio contestava l'indetraibilità di alcuni costi di sponsorizzazione per presunta non inerenza, l'imposizione di ammanchi di inventario e la tassazione di costi per oneri sostitutivi e costi di pre leasing.

Con il patrocinio dell'Avv. Sorrentino, il contribuente ha ottenuto l'annullamento dei dei primi tre motivi di recupero, dimostrando efficacemente l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, l'irrilevanza (calo fisiologico) di un ammanco inventariale dello 0,008% del fatturato e la corretta detraibilità degli oneri sostitutivi come fatturati dalla società mandante.

Quanto ai costi di preleasing il contribuente è risultato soccombente soltanto rispetto all'errato anno di imputazione degli stessi, ma ha attenuto un credito corrispondete per il corretto anno fiscale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE SENTENZA 1470/2016 

IRAP professionista collaborazione con terzi

Un commercialista si è rivolto a questo studio dopo aver ottenuto una sentenza sfavorevole in primo grado (nel quale si era difeso da solo), in relazione ad un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava al professionista l'applicazione dell'IRAP, poichè lo stesso, nell'anno oggetto di accertamento, aveva collaborato con un collega ricevendo una fattura passiva di rilevante importo. Per l'ufficio tale collaborazione era la prova di un'autonoma organizzazione di capitale e lavoro altrui, cioè il presupposto oggettivo del tributo.

Con il patrocinio del mio studio, il commercialista ha ottenuto in secondo grado lo sgravio totale della cartella, vedendo affermare dalla commissione d'appello il principio opposto e cioè che il ricorso saltuario alla prestazione di terzi (anche di rilevante valore), costituisce la prova dell'assenza di un'autonoma organizzazione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA SENTENZA 3492/2016

Imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari

Anche in appello confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento di oltre 300.000 €, già impugnato vittoriosamente in primo grado. Il contribunete grazie al patrocinio di questo studio è riuscito a dimostrare definitvamente la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva della plusvalenza immobiliare. Spese di lite a carico dell'Ufficio impositore.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SENTENZA 7878/2015

imposta sostitutiva plusvalenza immobiliare - errori formali - lisconsorzio necessario - connessione

Il contribuente, grazie all'intervento dello Studio, ha ottenuto l'annullamento totale di un avviso di accertamento di oltre 300.000 €. L'Agenzia delle Entrate, con l'atto impugnato, aveva disconosciuto, per motivi formali, l'applicazione dell'imposta sostitutiva della plusvalenza immobiliare.

La pronucia offre anche interessanti spunti di diritto processuale in tema di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, nonchè in tema di riunione per connessione e legittimazione attiva della società cancellata dal registro delle imprese.

TRIBUNALE NOVARA ORDINANZA 18/11/2014

Classi di merito assicurazione RCA Decreto Bersani

Con la pronuncia in esame il cliente, patrocinato dall'avv. Sorrentino, ha sconfitto la compagnia assicurativa per la responsabilità civile auto, che si ostinava ad applicare al nuovo veicolo la classe di merito 14 (la peggiore), nonostante un famigliare convivente godesse della prima classe, e ciò in aperta violazione del Decreto Bersani.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA SENTENZA 262/2014

Sponsorizzazioni associazioni sportive - inerenza - presunzioni

Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate pretendeva di recuperarare a tassazione costi per oltre € 65.000 e la relativa IVA, disconoscendo l'inerenza delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società difesa dallo studio.

Il contribuente ha ottenuto l'annullamento completo dell'Avviso di accertamento, documentando non solo l'effettività dell'operazione e l'inerenza delle spese, ma anche eccependo la presunzione assoluta di inerenza in materia di sponsorizzazioni sportive.

GIUDICE DI PACE DI ARONA SENTENZA 34/2013

gratuito patrocinio liquidazione competenze

Gratuito patrocinio, attività stragiudiziale non seguita da giudizio, compenso sempre dovuto.

Giudice di Pace di Arona, sentenza n. 34/2013 del 11-16/01/2013.

Nota di Avv. Cristian Sorrentino


Secondo pacifica giurisprudenza (v. per tutte Cass. 24723/2011), il T.U. 115/02 in materia di patrocinio a spese dello Stato (artt. 85 e 124) contempla esclusivamente la difesa giudiziale, e quindi, l’esistenza di un procedimento è condizione essenziale ai fini della sostituzione dello Stato nel pagamento del compenso al difensore.

Per l’attività stragiudiziale svolta dall'avvocato, ma non seguita dal giudizio per il quale il cliente è stato ammesso al beneficio, non possono essergli chiesti compensi a pena di illecito disciplinare, e questo secondo l’interpretazione del citato D.P.R. n. 115/2002, art. 85, come svolta dal C.N.F. (decisione 210 del 15/12/2011) e confermata dalla Suprema Corte (sentenza n. 9529 del 19/04/2013).


La sentenza qui in esame, pronunciata dal Giudice di Pace di Arona, non fa alcuna distinzione tra attività stragiudiziale prodromica al giudizio o meno, ma in aperto contrasto all’orientamento degli Ermellini e del C.N.F., sancisce il diritto, per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, ad ottenere il pagamento a carico del cliente per qualsiasi tipo di attività stragiudiziale non seguita da un giudizio. Inoltre, per il GDP, il diritto al compenso sorge anche se il cliente non è stato informato della non efficacia del gratuito patrocinio, e la motivazione è che non può ammettersi un’attività professionale non retribuita.



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ARONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _

Il Giudice di Pace di Arona avv. Filippo Bertozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n; 2212011 R.G.C. promossa da:

Avv. F.P. nata ad

in proprio ed elettivamente domiciliata

-attrice-

CONTRO

S.L. nata

assistita e rappresentata da Avv. P.M.

ed elettivamente domiciliata in

-convenuta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

Voglia l’IIl.n1o Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare in legittimo contraddittorio o declaranda contumacia:

- dichiarare tenuta e condannare in forza di quanto dinanzi esposto la sig.ra S.L. a corrispondere alL Avv. F.P. 1a somma di € 948,36 (o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) a titolo di compenso per l'attività professionale svolta con il aggravio degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto nel limite della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Per la convenuta

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, contrariis reiectis: rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Col favore di spese, competenze di causa e fatta salva l'applicazione dell'art. 96 co. 3 e.p.c. ove il Giudice ne ravvisi i presupposti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv P. ha convenuto in giudizio la sig.ra S. per sentirla dichiarare tenuta al versamento, in suo favore, della somma di € 948,36 oltre interessi dovuta in pagamento di prestazioni professionali svolte nell'ambito di vertenza con l'ex coniuge della convenuta. A sostegno della domanda l'attrice ha esposto di esser stata ammessa al gratuito patrocinio per l'avvio, in favore della S., di azione giudiziale nei confronti dell'ex coniuge, azione poi non promossa stante l'intervenuto accordo transattivo siglato tra le parti; e che una volta chiesta la liquidazione delle spese all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ottenne il rigetto poiché né la norma né il provvedimento di ammissione coprivano le spese dì attività stragiudiziale, motivo per il quale ha emesso la parcella alla cliente. All'udienza del 13.7.2011 la convenuta si è presentata personalmente ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata quindi rinviata al 14.11.2011 ove nessuno è comparso e quindi al 12,12.2011 dove la convenuta si è costituita col patrocinio di difensore contestando mancata debenza delle somme, perchè non assistite dal patrocinio a spese dello Stato. La causa è stata trattenuta a riserva e quindi, con ordinanza del 8.6.2012, rinviata per p.c. al 1.10.2012 dove è stata trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e come tale va accolta, seppur nei termini di seguito esposti. Non è contestato che l'avv. P. ha curato, nell'interesse della convenuta, l'assistenza in una vertenza con il di lei ex coniuge, per la quale era stata ottenuta l'ammissione al gratuito patrocinio in caso di avvio di azione giudiziale. E' accaduto che l'azione non è- stata neppure intrapresa, avendo l'avv. P. preventivamente contattato la controparte e quindi definito transattivamente vertenza. L'eccezione sollevata dalla convenuta non appare fondata.

Vero è che il difensore che abbia ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può e non deve, a pena anche di illecito disciplinare, chiedere al cliente alcunchè per le prestazioni rese. Ma vero è che tale norma trova applicazione quando il legale abbia effettuato attività che sarà retribuita dallo Stato, la ratio di tale disposizione consistendo nella giusta previsione che il legale non può farsi pagare due volte, sia dallo Stato che dal cliente. Ma il caso in esame è diverso. L'avv. P. chiede il pagamento di prestazioni per le quali lo Stato non le corrisponderà nulla, essendo stata respinta la liquidazione dall'ordine di Busto Arsizio. Seguendo la rigida argomentazione della convenuta il legale che pure ha bene svolto il proprio incarico, evitando la lungaggine e l'alea di un giudizio ottenendo un risultato favorevole al cliente in via stragiudiziale, non avrebbe diritto ad alcun compenso. Non v'è chi non veda come tale assunto non possa essere condiviso. La questione si pone, a parere del giudicante, su un diverso piano. Ovvero, l'avvocato P. nell'atto dì far stipulare la transazione alla propria cliente, che pure ha 'sottoscritto accettando la risoluzione bonaria, avrebbe dovuto spiegare preventivamente che le spese — nulla prevedendo la scrittura — sarebbero rimaste a suo carico. A quel punto la convenuta avrebbe potuto decidere se accettare o meno l'accordo, o cercare di addebitarle alla controparte. Ciò non risulta sia stato fatto, come d'altronde si desume dalla richiesta di liquidazione presentata all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, attestante la mancata conoscenza, da parte del legale, della non copertura dell'attività stragiudiziale. In ciò si configura una condotta negligente del difensore, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1227 c.c. secondo cui il fatto colposo del creditore avv. P. ha concorso a cagionare il danno, consistente nel mancato pagamento della parcella. Né può, anche solo in via di equità, pretendere la sig.ra S. che l’avv. P. abbia svolto una prestazione - risoltasi peraltro in modo condiviso e favorevole - senza essere retribuita. Di qui si ritiene equo ridurre l’ammontare della somma dovuta all'attrice per l'attività che ha regolarmente e con risultato ottenuto, nella misura di € 500,00.

Le spese della presente lite vanno compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M

il Giudice di Pace di Arona, definiti mente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato dall'avv. F.P. nei confronti di S.L. ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede: in parziale accoglimento della domanda attorea condanna S.L. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 500,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. spese compensa.te.

Arona, 11.01.2013

Pubblicata 16.01.2013





ALCUNI CASI RISOLTI

CT primo grado Bolzano 98/2019 - agevolazioni Termonti Ambientale fotovoltaico

Tribunale Novara 821/2019 - responsabilita professionale commercialista

CTR Piemonte 1470/2016 - irap professionista collaborazioni con terzi

Tribunale Pavia 9044/2019 - curatela eredità giacente - interesse agire - competenza territoriale

CTP Milano 2070/2017 - agevolazioni tremonti ambientale fotovoltaico

CTP Novara 144/2017 - sponsorizzazioni - differenze inventario - oneri sostitutivi - costi preleasing

CTR Lombardia 3492/2016 - appello- conferma vittoria imposta sostitutiva plusalenze immobiliare

Tribunale Novara 18/11/2014 - classi di merito decreto Bersani

CTP Novara 262/2014 - sponsorizzazioni sportive - inerenza - presunzioni

CTP Milano 7878/2015 - imposta sostitutiva plusvalenza immobiliare - errori formali - lisconsorzio necessario - connessione

GDP Arona 34/2013 - gratuito patrocinio


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